A cura di Oliviero Casale, Vicepresidente del CTS e Consigliere di ASSINRETE
Il MISE con il parere n. 23331/2020 del 28-01-2020 afferma che “Reti di Imprese tra soli professionisti possono ben essere costituite” anche se specifica che “al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità”.
Il parere del MISE ha come oggetto “Contratto di rete tra professionisti” ed è in risposta a un quesito presentato il 21 gennaio 2020 in materia di partecipazione di soggetti diversi dalle imprese ai contratti di rete, con particolare riferimento a:
Nel parere del MISE si fa riferimento che il legislatore ammette che i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 81, con esclusione dunque delle imprese e dei piccoli imprenditori, possano costituire reti e partecipare a contratti di rete misti.
Questo in particolare perché l’espressa previsione normativa che limitava ai soli imprenditori la possibilità di costituire e partecipare a contratti di rete è stata superata con l’entrata in vigore della legge n. 81 del 2018, che all’articolo 12, comma 3 afferma: «è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia».
Nel parere il MISE, inoltre, precisa che il richiamo da parte dell’articolo 12, comma 3, dell’articolo 3, comma 4 ter e ss del D.L. 3/2009, impone che la pubblicità del contratto sia assolta come previsto dalla norma richiamata. La norma prevede infatti che nel caso di contratto di rete “ordinario” (privo cioè della soggettività giuridica), la pubblicità sia assolta tramite iscrizione a margine di ciascuna posizione nel registro delle imprese di ogni imprenditore, del contratto di rete.
Nell’ipotesi contemplata dalla norma in esame, risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un soggetto (“che svolge attività professionale”) non iscritto al registro delle imprese. In questa fase, a legislazione invariata, pertanto, appare possibile – a fini pubblicitari – la sola iscrizione di contratti di rete misti (imprenditoriali – “professionali”), dotati di soggettività giuridica, come descritti al comma 4 quater del ridetto articolo 3 del D.L. 5/2009. Detta fattispecie infatti, prevedendo (proprio perché dotata di autonoma soggettività) l’iscrizione autonoma della rete al registro delle imprese, non già sulla posizione dei singoli imprenditori “retisti”, consentirebbe la possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste di cui al punto n. 2 del quesito.
Ne consegue, precisa il MISE, che reti pure tra professionisti possono ben essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità.
Da ultimo, come evidenziato nel parere del MISE, occorre precisare con riferimento al punto 2 del quesito che, ove il professionista non appaia in proprio, ma sotto forma di STP, attesa l’iscrizione della medesima in sezione speciale del registro delle imprese, apparirebbe assolto anche l’onere della “natura formalmente imprenditoriale” del retista con possibilità di costituzione di reti non soggetto.
Riferimenti:
Bologna, 1 febbraio 2020
Buongiorno. Ma la domanda finale è: La rete “pura” costituita tra soli professionisti iscritti ad un Albo, ma non al registro delle Imprese, è considerata “impresa” e quindi paga IRAP e quant’altro, oppure no? Ovvero: cosa vuole dire in pratica la frase “… che reti pure tra professionisti possono ben essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità….”?
segue commento precedente…. Sarebbe più trasparente dire che ” …. non è possibile per i singoli professionisti accedere a questa tipologia professionale.” La domanda successiva e conseguenziale è: Non sarebbe stato opportuno, per non dire fondamentale, superare questo limite in vista delle complesse problematiche “professionali” che la recente legge 77/2020 ed in particolar modo il Superbonus 110% impongono?
Risponde l’avv. Giulia Talamazzi, avvocato del foro di Genova e socio fondatore di ASSINRETE
Buongiorno,
ad oggi, come leggeva, le reti c.d. “pure”, ossia costituite tra soli professionisti, sono state ammesse nel nostro ordinamento; le stesse, tuttavia, hanno un problema di “forma” in quanto il legislatore, da un lato, ha consentito la loro costituzione, ma, dall’altro, non ha spiegato come renderle efficaci posto che le reti tra imprese, per acquisire efficacia legale, devono essere iscritti nel Registro delle Imprese.
In altri termini: se la legge prevede che un contratto di rete acquisti efficacia legale nel momento in cui lo stesso è iscritto presso il Registro delle Imprese, come fa il contratto di rete tra soli professionisti (non iscritti al Registro delle Imprese) ad acquistare efficacia?
È per tale ragione che, per tentare di bypassare questa problematica, ad oggi, è preferibile costituire le c.d. “reti miste”, ossia reti costituite sia da imprese sia da imprenditori.
Ad ogni modo, evidenziamo, se per caso fosse sfuggito, che, proprio al fine di ottenere delucidazioni sul punto, prima del periodo estivo, la scrivente ha presentato per conto di ASSINRETE un quesito al MISE.
Nell’auspicio di aver fornito i chiarimenti richiesti, porgiamo cordiali saluti per ulteriori approfondimenti.
Una domanda: può costituirsi una rete d’impresa senza fondo patrimoniale con 4 professionisti non inquadrati in albo con la 04/2013?
Risponde l’avv. Giulia Talamazzi, avvocato del foro di Genova e socio fondatore di ASSINRETE
Buongiorno,
secondo i chiarimenti offerti dal MISE in diverse circolari, al momento, parrebbe possibile costituire una rete tra professionisti solamente in forma di rete soggetto mista (e, quindi, rete costituita congiuntamente da professionisti e imprenditori, dotata di fondo patrimoniale comune, necessario nelle reti soggetto).
In attesa di un intervento normativo, la scrivente associazione, a firma dell’avvocato Giulia Talamazzi, ha presentato al MISE una richiesta di chiarimenti volta proprio ad ottenere delucidazioni, tra le altre, sulla ragione per la quale sia ritenuto possibile costituire una rete soggetto mista ma non anche una rete soggetto pura tra soli professionisti.
La invitiamo a voler rimanere aggiornato sulla nostra pagina per ricevere informazioni a tal proposito e/o a contattare gli scriventi o i professionisti degli stessi per ulteriori chiarimenti.
Buongiorno,
per tentare di bypassare il problema delle reti pure è possibile far partecipare alla rete uno studio associato? Questo può consentire l’iscrizione al registro imprese al posto di far partecipare alla rete un imprenditore?
Grazie.
Risponde l’avv. Giulia Talamazzi, avvocato del foro di Genova e socio fondatore di ASSINRETE
Al fine di fornirle una risposta puntuale, sarebbe necessario approfondire il caso specifico.
In via generale, ad ogni modo, rileviamo che per rientrare in una rete mista e, quindi, poter essere iscritti in Camera di Commercio seguendo le linee guida fornite dal MISE, oltre ai professionisti, alla rete deve partecipare almeno anche un’impresa.
Sempre astrattamente e in via meramente teorica, quindi, parrebbe potersi iscrivere una rete soggetto mista costituita da professionisti e un’aggregazione tra professionisti, purché esercitata in forma societaria.
Restiamo a disposizione per approfondire, ove ritenuto, l’argomento.