di Oliviero Casale – Componente del Consiglio Direttivo e Vicepresidente del CTS di ASSINRETE.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), per favorire investimenti nel settore e sviluppare una industria manifatturiera forte e competitiva, ha destinato, con il decreto del 28 aprile, i primi 10 milioni di euro di finanziamento, su 200 milioni complessivi stanziati per l’intervento Partenariati-Horizon Europe del PNRR, ai bandi emanati nel 2021 nell’ambito della iniziativa europea KDT JU (Key Digital Technologies Joint Undertaking).
L’obiettivo è rafforzare l’autonomia strategica dell’Italia e dell’Unione europea nei componenti e sistemi elettronici all’avanguardia, al fine di agevolare il trasferimento tecnologico verso il mondo dell’impresa di piattaforme di sensori innovativi basati sull’intelligenza artificiale.
Tutto ciò anche grazie allo strumento del “contratto di rete”.
Inoltre, il decreto intende valorizzare anche i “Progetti Marchio di Eccellenza”, ovvero quei progetti di ricerca e sviluppo delle imprese italiane presentati a valere sul programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa” che hanno ricevuto il marchio di qualità che ne attesta il superamento di tutte le soglie di valutazione, ma che non sono stati finanziati per mancanza di un’adeguata copertura finanziaria.
In particolare, il decreto 28 aprile 2022 stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni finanziarie previste dall’articolo 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2022 a sostegno della ricerca, progettazione e produzione di elettronica innovativa.
La domanda di agevolazioni, completa di tutta la documentazione richiesta, deve essere presentata entro le ore 17:00 del giorno 16 maggio 2022, in via esclusivamente telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal Ministero, pena l’irricevibilità.
Riportiamo i punti principali dei decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 e 28 aprile 2022, con alcune considerazioni sull’importanza delle Reti di imprese.
Il decreto ministeriale del 24 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.82 del 07-04-2022, ha l’obiettivo di promuovere relazioni più strette tra la comunità dei ricercatori e l’industria, in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’Unione europea e sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione sull’intero territorio nazionale attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative di alto profilo. Inoltre, definisce i criteri generali per l’erogazione delle risorse finanziarie in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni UE.
Soggetti beneficiari
I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono:
- le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
- i Centri di ricerca.
Nel decreto viene data ampia valorizzazione alle “reti di imprese”, visto che i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con Organismi di ricerca.
In entrambi i casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del “contratto di rete” o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato. Per “contratto di rete” si deve intendere il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni.
Il “contratto di rete” o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.
In particolare, il contratto deve prevedere:
- la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
- l’individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;
- gli obblighi e gli impegni delle parti.
Progetti ammissibili
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione agli obiettivi specifici previsti nei singoli bandi emanati dalla KDT JU, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti o processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali presenti nell’allegato 1.
Le tecnologie abilitanti fondamentali, ovvero le KETs – Key Enabling Technologies presenti nell’allegati 1, al cui sviluppo deve essere rivolto il singolo progetto di ricerca e sviluppo, sono:
- Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
- Nanotecnologie
- Materiali avanzati
- Biotecnologie
- Fabbricazione e trasformazione avanzate
- Spazio
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:
- essere selezionati nei bandi emanati dalla KDT JU;
- contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici e alla transizione digitale. La procedura di selezione comprende l’impegno che il contributo climatico dell’investimento, secondo la metodologia di cui all’Allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241 ed individuato con il codice 022, rappresenti almeno il 60% del costo totale dell’investimento, nonché l’impegno che il contributo digitale dell’investimento, secondo la metodologia di cui all’Allegato VII del medesimo Regolamento ed individuato con il codice 009 bis, rappresenti almeno il 40% del costo totale dell’investimento;
- garantire il rispetto del principio DNSH ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- essere conformi agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01) ed assenza, nella proposta progettuale ed in fase di realizzazione delle attività progettuali, di:
- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
- attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all’ambiente ed il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell’UE e nazionale;
- riguardare attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell’UE e nazionale;
- essere realizzati dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;
- essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Ministero, entro 30 giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- garantire l’impegno a riferire in merito all’attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso;
- avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi;
- qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi;
- garantire l’assenza del relativo finanziamento a valere sul Dispositivo e/o su altri programmi dell’Unione o nazionali (c.d. assenza del doppio finanziamento).
Spese e costi ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi relativi:
- al personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.
- agli strumenti ed alle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il citato periodo di utilizzo sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d’uso siano contraddistinti da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore;
- ai servizi di consulenza e agli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- alle spese generali, ivi comprese le spese per comunicazione e disseminazione dei risultati, calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall’articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dall’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013, in linea con quanto previsto dall’art. 53.3 lett. c del Regolamento (UE) 1060/2021 come richiamato dall’art. 10 comma 4 del decreto-legge 121/2021; 14
- ai materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
Agevolazioni concedibili
- Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall’articolo 25, dall’articolo 25 bis, dall’articolo 25 quater e dall’articolo 4 del Regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:
- per il bando di Innovations Actions:
- 20 per cento per le imprese di grande dimensione;
- 30 per cento per le PMI;
- 35 per cento per gli Organismi di ricerca.
- per i bandi RIA, IA focus topic 1, RIA focus topic 1
- 25 per cento per le imprese di grande dimensione;
- 35 per cento per le PMI;
- 35 per cento per gli Organismi di ricerca.
- Per i Progetti Marchio di Eccellenza il contributo diretto alla spesa può essere aumentato, per ogni tipologia di soggetto beneficiario, fino a concorrenza della corrispondente quota complessiva data dalla sommatoria della quota UE e della quota nazionale, fermo restando che il finanziamento pubblico totale previsto per ciascun progetto di ricerca e sviluppo non supera comunque il tasso di finanziamento stabilito per tale progetto di ricerca e sviluppo nell’ambito delle norme del programma Orizzonte Europa. Per “Progetti Marchio di Eccellenza” si devono intendere i progetti di ricerca e sviluppo delle imprese italiane presentati a valere sul programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa” che hanno ricevuto il marchio di qualità che ne attesta il superamento di tutte le soglie di valutazione, ma che non sono stati finanziati per mancanza di un’adeguata copertura finanziaria.
- L’ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell’erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.
- Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
- I termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione sono definite dal Ministero con successivo provvedimento direttoriale congiunto della Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica (DGTCSI) e della Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI).
- Con il provvedimento di cui al comma 5, sono altresì definite le condizioni, i criteri di valutazione, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande di agevolazione, le modalità di concessione delle agevolazioni, gli indicatori di impatto dell’intervento e i valori obiettivo di cui all’articolo 25, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalità di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo.
Nel decreto ministeriale del 28 marzo vengono definiti oltre i termini di presentazione delle domande in particolare le modalità istruttorie e i criteri di valutazione.
Termini di presentazione delle domande
Il decreto stabilisce che i soggetti proponenti partecipanti alle calls 2021 KDT JU, devono presentare la domanda di agevolazioni completa di tutta la documentazione richiesta, in via esclusivamente telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata dgiai.div6@pec.mise.gov.it entro le ore 17:00 del giorno 16 maggio 2022, pena l’irricevibilità.
Il soggetto che presenta domanda assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro, come previsto dalla legge n. 71/2013, art.1, commi 591 e 592 per le istanze presentate per via telematica. L’annullamento della marca da bollo deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell’apposita sezione del modulo di domanda. Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.
Possono accedere alla fase istruttoria nazionale solo i progetti di ricerca e sviluppo presentati secondo le modalità previste e che hanno superato la selezione da parte dell’impresa comune “KDT” nell’ambito delle call emanate nel corso del 2021.
Fase Istruttoria
L’attività istruttoria dei progetti presentati è articolata nelle seguenti fasi:
- verifica della completezza della documentazionepresentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;
- valutazione istruttoriadella domanda sulla base degli elementi stabiliti dal decreto che riguardano tra l’altro, le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente, la pertinenza e congruità delle spese previste dal progetto di ricerca e sviluppo, il rispetto del principio “Do No Significant Harm” (DNSH) e del tagging climatico e digitale associato all’investimento PNRR in oggetto, e così via.
Il decreto, inoltre, stabilisce nel dettaglio i criteri di valutazione del progetto ai fini della determinazione del punteggio.
Criteri di valutazione
Nell’ambito delle attività istruttorie la valutazione dei progetti di ricerca e sviluppo tramite l’attribuzione di punteggi sui seguenti punti:
- caratteristiche del soggetto proponente, valutato sulla base dei seguenti elementi:
- capacità tecnico-organizzativa;
- qualità delle collaborazioni;
- solidità economico-finanziaria;
- qualità della proposta progettuale, valutata sulla base dei seguenti elementi:
- eccellenza;
- qualità ed efficienza dei risultati attesi;
- impatto del progetto, valutato sulla base del seguente elemento:
- interesse industriale e potenzialità di sviluppo.
Nota: Il presente articolo si basa sulle fonti sotto riportate a cui si consiglia di fare espressamente riferimento.
Fonti:
Bologna, 1 maggio 2022
Oliviero Casale
Vicepresidente CTS ASSINRETE
oliviero.casale@assinrete.net
+39 371 3849244