di Oliviero Casale – Componente del Consiglio Direttivo e Vicepresidente del CTS di ASSINRETE.
Le reti di imprese agricole e agroalimentari di cui all’articolo 3 del Dl 5/2009, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino” in base all’art. 1, co. 131, L. n. 178/2020 potevano usufruire di un credito di imposta pari al 40% per le spese agevolabili e gli importi previsti.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 20 maggio 2022 n. 174713 ha definito i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari ed ha approvato il modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”.
In particolare, il credito d’imposta è riconosciuto, viene precisato nel provvedimento 174713/2022 dell’Agenzia delle Entrate, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari, costituite ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (di seguito “decreto-legge”), anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268.
Il provvedimento definisce che le spese per cui è possibile usufruire del credito d’imposta sono quelle sostenute per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi specificati nel decreto, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:
Nel provvedimento, inoltre, viene specificato che per rete di imprese si intende:
In caso di “rete contratto”, continua il provvedimento, per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta è applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete:
In caso di “rete soggetto”, per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta è applicato in modo autonomo dalla rete, ferma restando, in capo alla stessa, la sussistenza di tutte le condizioni poste dalla disciplina agevolativa, tra cui la verifica relativa al raggiungimento della soglia massima degli investimenti ammissibili.
Il provvedimento, inoltre indica sia il limite dell’importo degli investimenti realizzati su cui è possibile ottenere il credito di imposta del 40%, che le modalità di calcolo, oltre aspetti specifici relativi alla legge ai periodi di imposta e le esclusioni.
Si ricorda che nel comma 131 dell’articolo 1 della legge 178/2020 in vigore dal 01/01/2021, viene riportato che il credito d’imposta di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e’ concesso, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268, per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui al presente periodo, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
N.B. fare riferimento sempre alle fonti ufficiali:
Bologna, 6 giugno 2022
Oliviero Casale
Vicepresidente CTS ASSINRETE
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